Non si configura il reato di calunnia qualora gli eventuali profili di falsità presenti nell’istanza punitiva non afferiscano alla sussistenza del fatto e alla sua qualificazione giuridica ma all’individuazione dell’aspetto circostanziale dell’illecito.
(Nel caso di specie si contestava l’aumento ingiustificato dei giorni di malattia che ava portato alla contestazione dell’aggravante di lesioni personali colpose gravi)