In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma V è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che – comunque – non sia superiore a dosi conteggiate “a decine”.
(Nel caso di specie la Suprema Corte annullava per difetto di motivazione un provvedimento con cui l’imputato era stato condannato per la cessione in più occasioni reiterate per lungo tempo di presunti quantitativi di sostanza stupefacente per un totale complessivo di circa 2000 pasticche di ecstasy)
Scarica PDF – Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza del 18.11.2015
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