Statuto

Art. 1) Costituzione e sede

E’ costituita un’Associazione denominata <<Camera Penale di Rimini “Veniero Accreman”>>, con sede in Rimini. L’associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata si ispira e condivide i principi dello Statuto dell’Unione Camere Penali Italiane.

Art. 2) Scopo dell’associazione

Scopo dell’Associazione è quello di: a) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione del difensore nel procedimento penale, in ossequio al diritto di difesa sancito dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, e ciò al fine di garantire che: 1- la difesa assuma una importanza essenziale nell’iter del procedimento e del processo come esercizio di funzione costituzionalmente garantita ai fini di un equilibrato esercizio della Giurisdizione; 2- si assicuri la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento e del processo, anche con riferimento ai poteri di indagine che la legge conferisce alle parti processuali ed al diritto di raccogliere, indicare ed ottenere l’acquisizione di elementi di prova; 3- la difesa sia assicurata come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, del processo e della fase di esecuzione della pena, anche con riferimento alla libertà del difensore ed alla sua autonomia; 4- la difesa sia assicurata ai non abbienti siano essi accusati o vittime di reato, verificando la funzionalità del servizio fornito dallo Stato allo scopo di rilevare le eventuali carenze e di adottare ogni opportuna iniziativa per eliminarle. b) promuovere e sostenere l’effettiva e concreta attuazione dei principi enunziati negli artt. 27 e 111 Costituzione, in materia di responsabilità penale e di giusto processo. c) stabilire rapporti di collaborazione con le altre Associazioni ed altre Organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguano gli stessi scopi; d) promuovere e garantire la tutela della funzione del difensore penale; e) promuovere gli studi e le iniziative e sostenere le riforme volte a migliorare la Giustizia Penale e l’Ordinamento giudiziario; f) favorire l’accrescimento culturale del difensore penale, attraverso l’organizzazione di iniziative culturali ed in particolare: 1. valorizzare la figura del difensore penale riminese; 2. promuovere lo sviluppo del confronto fra l’avvocatura penale e tutte le componenti del mondo giudiziario riminese; g) di assistere i giovani Colleghi nella preparazione all’esercizio dell’attività professionali promuovendo le opportune iniziative; h) di promuovere e valorizzare la pari dignità ed opportunità tra tutti gli iscritti.

Art. 3) Patrimonio dell’Associazione.

Il patrimonio è costituito: – dalle quote di associazione; – dai contributi, sponsorizzazioni, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa; – dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico e/o editoriale; – dai corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all’esercizio dell’attività professionale che potranno essere apprestati; – dai beni strumentali. E’ espressamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione. Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

Art. 4) Attività dell’associazione

Le attività che l’Associazione potrà svolgere per il perseguimento dei propri scopi sono, a titolo esemplificativo, le seguenti: a) attività culturali: partecipazione e promozione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti – inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali e comunque di interesse dei soci; b) attività associativa: promozione di incontri, manifestazioni fra Soci in occasione di eventi, festività, ricorrenze ed altro: c) attività di formazione: partecipazione e promozione di corsi di preparazione e perfezionamento, in particolare nelle Scienze giuridiche penali; costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca; d) iniziative ricreative: promozione di pranzi sociali, intrattenimenti musicali, spettacoli teatrali; e) attività sportive: creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all’Associazione f) partecipazione con una propria rappresentanza a tavoli di lavoro o commissioni miste con rappresentanti della Magistratura, delle Istituzioni, del Personale di Cancelleria. L’Associazione potrà svolgere, inoltre, qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Art. 5) Requisiti dei soci.

Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti negli Albi professionali e i praticanti i quali esercitino con continuità la professione in campo penale nella circoscrizione del Tribunale di Rimini, che non siano iscritti ad altre Camere Penali e improntino la loro condotta ai principi della probità e correttezza deontologica. Qualora uno dei requisiti richiesti non sussista al momento dell’iscrizione, o venga meno successivamente, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, ovvero di cancellarla se definitivo. L’interessato può chiedere che venga inserito, nell’“ordine del giorno” della prima Assemblea successiva, la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea deciderà a maggioranza dei presenti. I praticanti sono tenuti al versamento di una quota associativa ridotta rispetto agli avvocati, ma non hanno diritto di voto nelle assemblee né diritti elettorali attivi e passivi.

Art. 6) Doveri dei soci

L’appartenenza alla Camera Penale di Rimini, ha carattere libero e volontario. Impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi rappresentativi della stessa, secondo le competenze statutarie. Il socio è tenuto a versare la quota associativa stabilita annualmente con delibera ad hoc dal Consiglio Direttivo, entro il 30 Giugno di ogni anno. Ogni socio deve comunicare al momento dell´iscrizione l´indirizzo e-mail cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte della Camera Penale, rimanendo a suo esclusivo carico l´eventuale mancata conoscenza della comunicazione inviata a tale indirizzo.

Art. 7) Perdita della qualità di socio.

Oltre al venir meno dei requisiti indicati all’art. 5, comporta la perdita della qualità di socio il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell’esercizio per almeno due annualità consecutive.  La qualità di Socio decade automaticamente qualora il Socio non risponda nel termine assegnato ad una e-mail inviata all´indirizzo comunicato, con il quale il Presidente invita il Socio a regolarizzare la propria situazione, assegnando un termine di 7 giorni per provvedere.

Art. 8) Riacquisizione della qualità di socio.

La qualità di socio può essere riacquisita, ove l’interessato sia rientrato in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 o abbia sanato la morosità, previa valutazione di apposita domanda di reiscrizione, da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9) Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Segretario del Consiglio Direttivo; e) il Tesoriere; f) il Presidente Onorario

Art. 10) Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, ad essa partecipano con diritto di intervento e voto gli avvocati iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali. Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, corredata degli argomenti all’ordine del giorno. Essa: a) delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ “ordine del giorno”, b) approva i bilanci preventivi e consuntivi; c) elegge ogni triennio i membri del Consiglio Direttivo; d) delibera su quanto contemplato dall’art. 14 f) delibera su questioni preventivamente proposte da almeno 10  iscritti legittimati a partecipare all’assemblea.

Art. 11) Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria viene convocata con relativo o.d.g. del Presidente del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno  5 giorni e le forme di cui al successivo art. 12, ogni qualvolta: a) la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo, il quale deve corredare la richiesta degli argomenti all’ordine del giorno; b) la convocazione sia richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, i quali, in tal caso, devono corredare detta richiesta degli argomenti all’ordine del giorno; c) la convocazione sia richiesta con domanda motivata sottoscritta personalmente da almeno il 20% dei soci.

Art. 12) Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea, con relativo “ordine del giorno”, avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione cinque giorni liberi prima della data fissata – presso la sede della Camera Penale e tramite e-mail inviata agli indirizzi indicati dai soci al momento dell´iscrizione o successivamente. L’Assemblea è valida purché sia presente almeno il 30% degli iscritti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, sarà sufficiente la presenza del  20% degli iscritti.

Art. 13) Partecipazione all’Assemblea

Partecipano con diritto di voto all’Assemblea, tutti gli avvocati Soci, in regola con il versamento delle quote sociali. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega non più di due soci. Le deleghe dovranno essere rilasciate per iscritto e depositate all’inizio dell’Assemblea o, comunque, prima del voto. Il Presidente che verrà nominato a maggioranza dei presenti, provvederà, prima di dar corso ai lavori, ad invitare i soci presenti a depositare le deleghe eventualmente in loro possesso. Prima dell’espressione del voto, la regolarità delle deleghe verrà verificata dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea e dai componenti del Consiglio Direttivo. Per le votazioni relative a persone ed alla elezione delle cariche sociali sarà adottato lo scrutinio segreto.

Art. 14) Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è l’unico Organo competente a modificare lo Statuto dell’Associazione, a trasformarne lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti che rappresentino almeno il 25% degli iscritti. In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal codice civile. Le delibere dell’Assemblea debbono essere rese pubbliche mediante affissione – entro sette giorni – presso la sede della Camera Penale e comunicate via e-mail a tutti gli iscritti.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque componenti, se gli iscritti alla Camera Penale di Rimini non superano i 60; da sette se sono tra 61 e 150 ; da nove se superano i 150. Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare come elettori solo coloro che si siano iscritti per la prima volta almeno tre mesi prima della data delle elezioni ed i soci che abbiano effettuato il versamento della quota associativa relativa all’esercizio nel quale si svolgono le elezioni. Risulteranno eletti alla carica di componenti il Consiglio Direttivo i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di egual numero di voti per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il Socio con maggior anzianità di iscrizione. In caso di dimissioni o di impossibilità di esercitare il mandato da parte di uno o più membri – con un massimo di tre – risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti. La carica di membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri Organi rappresentativi della categoria forense, eccezion fatta per le cariche nell´Unione delle Camere Penali. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica nel corso del mandato dovrà scegliere, entro un mese dall’elezione, quale carica ricoprire. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni a partire dalla data di promulgazione dei risultati salvo quanto stabilito dall’art. 17 co. 2 e non sono eleggibili per più di quattro volte consecutive. La carica di Presidente o di Vice-Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Art. 16) Elezione del Consiglio Direttivo. La Commissione elettorale

L’assemblea, per le votazioni relative all’elezione delle cariche sociali, nomina una commissione elettorale composta di tre membri, scelti tra gli iscritti il membro più anziano assume la qualità di Presidente della Commissione elettorale. Non possono far parte della Commissione elettorale i membri del Consiglio direttivo uscente e i candidati alle elezioni. Qualora, dopo la nomina, un membro della Commissione elettorale intenda candidarsi, deve dimettersi. Compiti della Commissione sono: 1) controllare regolarità dell’esercizio di voto; 2) pronunciarsi sulla regolarità dei voti espressi; 3) dare atto del risultato elettorale, proclamando gli eletti.

Art. 17) Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea che indice le elezioni del Consiglio Direttivo deve essere convocata non oltre 30 giorni prima della scadenza del triennio di cui al penultimo comma dell’art. 15 e le elezioni dovranno tenersi non oltre 15 giorni prima di detta scadenza. Ciascun candidato Presidente deposita, unitamente alla propria candidatura, una lista contenente il nome dei Soci candidati alla carica di componenti del Consiglio direttivo. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea dei soci con voto segreto per mezzo di schede contenenti i nominativi dei candidati Presidenti nonché le liste ad essi collegate contenenti i Soci candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo. Sono eletti Presidente della Camera Penale e membri del Consiglio direttivo i candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti. I neo eletti subentreranno nella carica non oltre il medesimo termine di scadenza; dopo la promulgazione dei risultati e fintanto che i neo eletti non abbiano assunto la carica o, comunque, in caso che le elezioni si tengano quando già è scaduto il triennio di cui al penultimo comma dell’art. 15, il Consiglio Direttivo uscente è prorogato di diritto. Tutti gli iscritti alla Camera Penale di Rimini da almeno dodici mesi , in regola con il pagamento delle quote sociali, potranno essere eletti al Consiglio Direttivo. Le candidature dovranno pervenire per raccomandata o via e-mail all´indirizzo della Camera Penale entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per le operazioni di voto.

Art. 18) Riunioni del Consiglio Direttivo e sua presidenza

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti uno o più Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Qualora non ne faccia già parte, è componente di diritto del Consiglio Direttivo il rappresentante dell’Associazione presso l’Unione delle Camere Penali Italiane, in tal caso senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e di regola una volta al mese, in riunioni ordinarie, e su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, in riunioni straordinarie. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza personale di almeno la metà più uno dei suoi membri. Esso delibera, di regola, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente più anziano. Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere rese pubbliche mediante affissione presso la sede della Camera Penale e, ove ritenuto opportuno dalla maggioranza del Consiglio, tramite e-mail inviata agli indirizzi indicati dai Soci al momento dell´iscrizione o successivamente.

Comporta automatica decadenza dalla carica di Consigliere la mancata partecipazione personale ad almeno 4 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o ad almeno il 50% delle riunioni fissate in un anno solare.

Art. 19) Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo: – presiede allo sviluppo ed all’indirizzo generale dell’Associazione; – attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita; – provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività; – sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi. Per l’espletamento delle attività organizzative, il Consiglio Direttivo può dotarsi di un Ufficio di segreteria, composto da iscritti alla Camera Penale, il quale opererà sotto il controllo ed il coordinamento del Segretario. Il Consiglio Direttivo può delegare singoli Consiglieri per specifici compiti o istituire sottocommissioni ( composte da Consiglieri o da Soci non Consiglieri ) per specifici compiti.

Art. 20) Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione. Il presidente può, inoltre, nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione. Il Presidente potrà esercitare i poteri di cui al precedente comma anche delegandoli ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21) Compiti del Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalla legge. Qualora il Consiglio abbia nominato più Vice-Presidenti, in assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente più anziano.

Art. 22) Compiti del Segretario del Consiglio Direttivo

– compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci; – provvede alla corrispondenza; – organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali; – è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente; – coordina l’attività per il raggiungimento dei fini statutari: – controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione; – cura la pubblicazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

Art. 23) Compiti del Tesoriere

– controlla il pagamento delle quote sociali; – provvede al mantenimento e controllo della cassa e della contabilità, – effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione che competono al Presidente.

Art. 24) Presidente Onorario.

La Camera Penale di Rimini nomina suo Presidente Onorario un Avvocato che, per doti morali, per prestigio acquisito, per esperienza e preparazione professionale, per formazione culturale e per autorevolezza  venga individuato come nobile esempio di stile e condotta per il Foro.

La nomina viene deliberata dalla Assemblea degli Iscritti su indicazione del Consiglio Direttivo.

La Carica è assegnata a tempo indeterminato e può essere revocata solo per:

  1. rinuncia espressa del nominato;
  2. indegnità sopravvenuta a seguito di comportamenti e condotte incompatibili e contrarie allo spirito dello Statuto. La rinuncia è accettata e la revoca deliberata dalla Assemblea degli Iscritti su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario è invitato a partecipare alle riunioni del  Consiglio Direttivo con funzione consultiva e di indirizzo, ma senza potere di voto.

Art. 25) Remunerazione delle cariche sociali.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire una indennità a titolo di rimborso spese esclusivamente a favore dei Soci che verranno delegati a rappresentare l’Associazione in occasione dei Congressi dell’Unione, del Consiglio dei Presidenti o in altre assemblee o manifestazioni alle quali il Consiglio abbia ritenuto necessaria una rappresentanza della Camera Penale di Rimini.

Art. 26) Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

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Testo dello Statuto a seguito delle modifiche approvate all´unanimità dei presenti dall´Assemblea degli Iscritti tenutasi in Rimini, presso la sede del Consiglio dell´Ordine, in data 30.10.2017