Trib. Rimini – Sent. 65/2015
16 Aprile 2015
Trib. Libertà Bologna
6 Giugno 2015

Trib. Rimini – Sentenza del 13.05.2015

Nell´ipotesi di danneggiamento/manomissione del cosiddetto “cronotachigrafo” (speciale apparecchio antinfortunistico) commessa dal guidatore si applica la sanzione amministrativa prevista dall´art. 179 Codice della Strada, atteso che trattasi di fattispecie speciale rispetto al reato di cui all´art. 437 C.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).

PDF – Trib. Rimini – Sentenza del 13.05.2015