DISPOSIZIONI SULL´UFFICIO DEL REGISTRO GENERALE

Procura di Rimini – Orari di Apertura al Pubblico
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16 Gennaio 2015

DISPOSIZIONI SULL´UFFICIO DEL REGISTRO GENERALE

Si allega documento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini che, con riferimento all´Ufficio del Registro Generale ed al servizio del rilascio dei certificato ex art. 335 C.p.p. ha disposto:

“Che il funzionario addetto al Registro Generale:
1. Provveda a rilasciare i certificati di cui all´art.335 c.p.p. informa cartacea di regola entro il termine di 10 giorni dalla richiesta;
2. Provveda a rilasciare informazioni al difensore senza formalità e senza chiedere autorizzazione al P.M. in merito allo stato del procedimento (es. in fase di indagini, archiviato dal GIP, data della prima udienza dibattimentale come risultante dal programma informatizzato 51CP) e al nominativo del P.M. titolare del fascicolo soltanto se il medesimo difensore già conosce il numero di RGNR (per averlo appreso dalla certificazione ex art.335 c.p.p. ovvero da qualche atto del procedimento die abbia avuto il diritto di conoscere) o qualora si presenti con un atto procedimentale legittimamente in suo possesso;
3. non potrà inni comunicare al difensore resistenza di un procedimento penale in fase di indagini neanche attraverso la comunicazione del RGNR al di fuori dai casi sopra indicati;
4. qualora il difensore si presenti in segreteria chiedendo di depositare un atto di nomina senza conoscere il numero di RGNR ma affermando di essere a conoscenza dell´esistenza di un procedimento penale a carico del cliente, non dovrà procedere a ricerche al fine di fornire il numero al difensore; dovrà, invece, a richiesta ricevere l´atto di nomina chiarendo al difensore che tale atto non verrà preso in considerazione senza il numero che indica il procedimento a cui si riferisce ma meramente archiviato tra le pratiche amministrative dell´ufficio;
5. qualora si presenti allo sportello il privato che ha sporto la denuncia o la querela, sia come persona offesa o mero denunciante, il funzionario dovrà senza formalità comunicare quanto stabilito al punto 2); •

che gli addetti alle segreterie dei pubblici ministeri non dovranno rilasciare le dichiarazioni suddette e dovranno indirizzare gli interessati presso il registro generale; sono autorizzati a rilasciare solamente ulteriori informazioni, ove sia possibile compatibilmente con il segreto delle indagini, come per esempio quelle relative a! sequestro di beni o all´esito di richieste ai sensi dell´ari.367 c.p.p.; In merito alla riattivazione del 335 c.p.p. in forma telematica l´ufficio cercherà di realizzarlo compatibilmente alle poche risorse umane a disposizione di questo Ufficio.

Rimini, li 13/02/2025″

Disposizioni sull’Ufficio del Registro Generale