Trib. Rimini – Sentenza n° 692/2014
Il reato di danneggiamento si configura allorche´ la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce – anche parzialmente – l´uso, rendendo necessario un intervento di ripristino della funzionalita´ dell´oggetto danneggiato.