Trib. Rimini – Sent. 1132 del 2012
In tema di furto sono irrilevanti sia il criterio spaziale che quello temporale, sia la durata del possesso dell´agente; ai fini della determinazione dell´impossessamento, che segna il momento consumativo del reato, è sufficiente, infatti, che l´agente consegua la disponibilità materiale della cosa. (Nel caso di specie l´Imputato veniva fermato in possesso di una bicicletta pochi minuti dopo dalla medesima persona offesa)
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