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Il diritto di difesa non è revisionabile o razionabile

Legge di Bilancio 2027 e Patrocinio a spese dello Stato. Il documento della Giunta e dell’Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato

L’Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato dell’Unione delle Camere Penali Italiane apprende con preoccupazione delle diposizioni in materia di difesa dei non abbienti, contenute nel testo bollinato del Disegno di Legge di Bilancio 2027.

L’analisi dell’art. 135 non lascia dubbi in merito agli obiettivi del Governo in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Già con la Legge di Bilancio 2026, in riferimento all’esecuzione forzosa, e con la Circolare del Ministero della Giustizia del luglio u.s., in tema di opposizione ai Decreto di pagamento, era stata manifestata la volontà di “fare cassa” attraverso l’introduzione di istituti, restrizioni o interpretazioni incidenti, in maniera diretta o indiretta, sull’istituto individuato dallo Stato per garantire il diritto di difesa ai soggetti non abbienti.

 L’inserimento delle modifiche normative al D.P.R. 115 del 2002 nell’articolo 135, rubricato “Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa” - inserito nel Titolo XII “Disposizioni Finanziarie Di Revisione Della Spesa E Disposizioni Finali” e nel Capo I “Misure Di Efficientamento Della Spesa” - conferma, senza pericolo di smentita, tale orientamento.

Seppur trattasi di un testo il cui contenuto potrà essere oggetto di modifica, ad oggi vengono introdotte ulteriori limitazioni all’accesso al Patrocinio, come quella disciplinata dal comma 8 lett. b), che introduce la lettera a-bis) all’art. 79 DPR 115/2002. Secondo il DDL il richiedente sarà costretto, a pena di inammissibilità dell’istanza, a rappresentare “l’illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa e della ammissibilità processuale della domanda”.

La modifica, se approvata, riguarderà in generale il contenuto della domanda di ammissione e, pertanto, sarà applicabile anche in materia penale.

Senza un chiarimento sul punto sembrerebbe che il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 della Costituzione, non potrà più essere sufficiente a giustificare la richiesta di ammissione al beneficio da parte di un soggetto economicamente non strutturato che, a vario titolo, è interessato da un procedimento penale.

A ciò si aggiunga che, se non adeguatamente disciplinato, l’obbligo illustrativo potrebbe determinare una indebita anticipazione di elementi della strategia difensiva, incidendo sulle garanzie riconosciute dagli artt. 24 e 111 Cost. e sul rapporto fiduciario tra assistito e difensore.

Ulteriori incombenze sono state prospettate a carico dell’avvocato, in materia di inserimento nell’elenco di cui all’art. 81 DPR 115/2002. Il comma 8 lett. c) dell’art. 135, prevedrebbe, tra i requisiti e le condizioni necessarie ai fini dell’iscrizione, che il professionista dimostri una “formazione mediante attestata partecipazione a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie”.

Trattasi di un onere estremamente generico che sarà destinato a creare ulteriore confusione se non venisse chiarito, soprattutto, quali materie dovranno essere approfondite attraverso i corsi di aggiornamento.

Occorrerà inoltre chiarire il coordinamento della previsione con gli obblighi formativi già disciplinati dalla legge professionale forense e dai regolamenti del Consiglio Nazionale Forense, al fine di evitare inutili duplicazioni o requisiti di incerta determinazione

Infine, lascia molto perplessi la disposizione prevista dal comma 9, nello specifico l’istituzione di “un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte a razionalizzare la spesa pubblica conseguente all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, individuando gli strumenti tecnici necessari a introdurre l’Indicatore della situazione economica equivalente quale parametro per l’accesso al beneficio, a semplificare le relative procedure, ad assicurare controlli efficaci e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli abusi e a individuare le eventuali modifiche normative a tali fini necessarie”.

Se da una parte bisogna stigmatizzare la mancata previsione di un coinvolgimento dell’Avvocatura, soggetto qualificato in materia, dall’altra non può non notarsi come unico obiettivo del legislatore sia quello di contenere la spese e ridurre gli abusi, piuttosto che preoccuparsi di rafforzare il diritto di difesa nei confronti degli ultimi.

Infine, l’individuazione dell’ISEE, come parametro per l’accesso all’istituto, se da un lato dovrà comportare una totale revisione dei criteri di determinazione degli indicatori, in modo tale da tenere in debito conto le valutazioni fornite dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, dall’altro dovrà necessariamente prevedere una profonda revisione dell’istituto del Patrocinio a Spese dello Stato che, come noto,  individua negli artt. 76 e 79 del DPR 115/2002, come unico elemento rilevante ai fini dell’ammissione, la dichiarazione dell’istante, con valore auto-certificativo, non essendo posto a carico del richiedente alcun onere allegativo sulla fonte delle proprie conoscenze circa il reddito personale o familiare.

Il principio ispiratore è chiaro: gli oneri documentali non possono essere previsti in modo tale da rendere di fatto inaccessibile il beneficio a chi si trovi in una condizione di oggettiva difficoltà probatoria. L’introduzione dell’ISEE, se non accompagnata da adeguate clausole di flessibilità e da discipline differenziate per situazioni di impossibilità[1] o particolare vulnerabilità, rischia di entrare in tensione con la funzione costituzionale dell’istituto.

L’Osservatorio PSS auspica che, nel dibattito assembleare, le disposizioni in materia di patrocinio a Spese dello Stato, previste dal DDL Bilancio 2027, vengano emendate ricordando e sottolineando che ogni intervento di revisione dell'istituto dovrebbe essere valutato alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, evitando che esigenze di contenimento della spesa si traducano in una compressione dell'accesso alla giustizia per i soggetti non abbienti.

Roma, 3 novembre 2026

La Giunta
L’Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato
 

[1] Vedi intervento della Corte Costituzionale sull’art. 79 comma 2 DPR 115/2002 sugli oneri allegativi dei cittadini extra UE

Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Giunta, Osservatorio patrocinio a spese dello Stato, DOCUMENTI, Osservatori e Commissioni

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