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Camera Penale di Rimini«Veniero Accreman»

UCPI · Notizie

Il reciproco rispetto dei confini istituzionali

Ferma preoccupazione per le scomposte reazioni politiche che hanno accompagnato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Milano. Al contempo occorre ricordare che l’indipendenza del magistrato non deve soltanto essere effettiva, ma deve anche apparire tale.

La nota della Giunta

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane esprime ferma preoccupazione per le scomposte reazioni politiche che hanno accompagnato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Milano non ha convalidato il fermo di Youssef Siher, respingendo contestualmente la richiesta di applicazione della custodia cautelare. L’utilizzo di espressioni sprezzanti, si traduce in una ingiustificabile opera di delegittimazione della funzione giudiziaria. Il giudice non è chiamato a ratificare acriticamente le ipotesi accusatorie, né tantomeno ad assecondare le aspettative dell’opinione pubblica. Il suo compito esclusivo risiede nel vagliare il fondamento delle contestazioni alla luce delle risultanze processuali e nel presidiare i diritti inviolabili della persona. Nella vicenda in esame, il magistrato ha esercitato tale prerogativa, escludendo, allo stato degli atti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati ipotizzati e il concreto pericolo di fuga. Questo doveroso vaglio critico non mortifica in alcun modo l’operato degli inquirenti e delle forze dell’ordine, ma incarna un presidio ineludibile dello Stato di diritto. I provvedimenti giudiziari possono essere legittimamente sottoposti a critica nel merito e trovano nelle impugnazioni previste dall’ordinamento la sede naturale per la loro eventuale riforma. Additare invece il giudice come un ostacolo alla sicurezza dei cittadini, per il solo fatto di aver disatteso le richieste della pubblica accusa, significa snaturarne il ruolo costituzionale e alimentare pressioni incompatibili con la sua autonomia. Al contempo, la tutela del prestigio e dell’autorevolezza della giurisdizione impone una riflessione speculare sul dovere di riserbo che grava sugli stessi appartenenti all’ordine giudiziario. L’indipendenza del magistrato non deve soltanto essere effettiva, ma deve anche apparire tale agli occhi dei consociati. Appare pertanto del tutto inopportuna l’esplicitazione, da parte dei magistrati, delle proprie convinzioni politiche: simili esternazioni rischiano infatti di proiettare un’ombra sull’imparzialità dell’organo giudicante, alimentando il sospetto che orientamenti ideologici personali possano impropriamente riflettersi sull’esercizio della giurisdizione e influire sull'esito di specifiche decisioni. La Giunta ribadisce, pertanto, che l’indipendenza e la terzietà del giudice rappresentano valori fondanti della democrazia liberale e devono essere rigorosamente preservati da ogni forma di condizionamento, tanto esterno quanto interno alla magistratura, attraverso il reciproco rispetto dei confini istituzionali e una rigorosa continenza espressiva da parte di tutti gli attori coinvolti.   Roma, 29 ottobre 2026   La Giunta