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UCPI · Notizie

Patrocinio a spese dello Stato: la discussione sulle modifiche normative

L’emendamento aggiuntivo, presentato dall’Onorevole Avv. Varchi più altri, sintetizza la modifica normativa suggerita da UCPI. La lettera dell’Unione

Illustre Signor Presidente, Illustri Onorevoli,

la Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane apprende, con vivo compiacimento, della proposta emendativa, alla legge di conversione del Decreto-legge 168/2026, in materia di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia.

L’emendamento aggiuntivo, presentato dall’Onorevole Avv. Varchi più altri, sintetizza la modifica normativa suggerita da questa Giunta e dall’Osservatorio patrocinio a spese dello Stato dell’UCPI nella nota del 17 settembre u.s., e ribadita con la lettera aperta inviata al Ministro della Giustizia On. Nordio, in data 15 ottobre del 2026.

Nello specifico, l’emendamento 2.03-2.04 prevede l’inserimento, al comma 2 dell’art. 15 del d.Lgs 115/2000, del seguente testo aggiuntivo “(Disposizioni in materia di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia) 1. All’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è proposto» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento».”

L’integrazione, laddove ammessa e approvata, consentirebbe di superare l’esegesi offerta dal Ministero della Giustizia, con la circolare n. DAG.25/07/2026.0153182.U in materia di “termine per proporre le opposizioni di cui all'art.170 del d.P.R. n. 115/2002” del Luglio u.s., fondata sull’estensione dei termini ordinari di impugnazione in materia civile, come disciplinati dagli artt. 325 e 327 c.p.c., alla procedura di opposizione ai decreti di pagamento e, soprattutto, porrebbe fine al proliferare di prassi operative, differenti fra loro, sugli adempimenti notificatori posti a carico dei professionisti.

Occorre ribadire alle SS. VV. che la materia in questione non riguarda esclusivamente la dignità della funzione svolta dai professionisti che esercitano con il “patrocinio” o che svolgono la loro attività anche quali difensori di ufficio, ma incide in maniera concreta sull’effettività del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., pure nei confronti di soggetti non abbienti o comunque nei riguardi di coloro che sono sprovvisti di un proprio difensore di fiducia.

Per tali ragioni la Giunta dell’UCPI, auspica che la proposta emendativa venga dichiarata ammissibile e, successivamente, approvata.

Con viva cordialità.

Roma, 26 ottobre 2026

Il Presidente UCPI
Avv. Francesco Petrelli

Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Giunta, Osservatorio patrocinio a spese dello Stato, Osservatori e Commissioni

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