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De Pasquale-Spadaro: la Cassazione conferma il PM come parte e riapre il nodo della separazione delle carriere

La Cassazione ha assolto i PM De Pasquale e Spadaro (caso Eni-Nigeria) perché la mancata acquisizione di materiale indicato come favorevole alle difese non integra rifiuto di atti d’ufficio, ma rientra nelle valutazioni discrezionali del PM titolare dell’indagine.  Sul piano ordinamentale, la decisione rilancia il dibattito sulla separazione delle carriere.
La nota della Giunta

La sentenza della Corte di cassazione sul caso De Pasquale-Spadaro offre l’occasione per una riflessione che va oltre la vicenda processuale dei due magistrati e riporta l’attenzione sui temi posti a fondamento della campagna referendaria.

La Suprema Corte ha escluso che la decisione dei PM di non acquisire il materiale indicato come favorevole alle difese integrasse un rifiuto di atti d’ufficio, riconducendola a una valutazione tecnica e discrezionale propria del pubblico ministero titolare del procedimento. Il principio è di particolare rilievo: le scelte compiute dal pubblico ministero nell’attività investigativa non sono atti automaticamente dovuti, ma espressione di valutazioni che spettano a lui in quanto titolare della funzione di accusa.

La decisione conferma dunque che l’obbligo del PM di svolgere accertamenti a favore dell’indagato (art. 358 c.p.p.) è un dovere deontologico privo di sanzioni automatiche, ribadendo il ruolo del PM come parte processuale e non come giudice.

Il pubblico ministero è portatore di una funzione pubblica e vincolato ai doveri di legalità e correttezza e agli obblighi previsti dal codice, ma resta una parte. Il giudizio appartiene invece a un soggetto diverso: il giudice terzo e imparziale, davanti al quale si confrontano le ragioni dell’accusa e quelle della difesa secondo le regole del contraddittorio. Su questa distinzione di funzioni si regge la struttura del processo accusatorio.

La cultura della giurisdizione non può dunque significare confusione delle funzioni. La terzietà e l’imparzialità del giudice non possono essere sostituite dalla presunta «cultura della giurisdizione» delle parti.

Questa sentenza incide sul dibattito sulla separazione delle carriere e smentisce ancora una volta la tesi sostenuta dalla magistratura secondo la quale il PM sarebbe il “primo giudice” dell’indagato.

Si ripropone quindi una domanda centrale per il sistema: se il pubblico ministero è una parte che compie valutazioni discrezionali nell’esercizio della funzione di accusa, quale ragione vi è per considerarlo strutturalmente appartenente allo stesso ordine del giudice? Una domanda che rende ancora attuale il tema della separazione delle carriere, come strumento per rendere effettiva, anche sul piano ordinamentale, la distinzione tra chi accusa e chi giudica.

Roma, 1 ottobre 2026

La Giunta