Perugia: la distruzione non impedisca l’accertamento delle violazioni
UCPI denuncia la gravità delle intercettazioni illegittime di colloqui tra difensori e detenuti nel carcere di Capanne, sottolineando che si tratta di conversazioni la cui captazione è espressamente vietata dall’art. 103 c.p.p. La Giunta contesta la richiesta della Procura di distruggere le registrazioni prima che sia possibile accertare pienamente la violazione, le sue conseguenze e le eventuali responsabilità. Occorre preservare gli elementi necessari all’accertamento e il diritto a un controllo giudiziario effettivo. La nota della Giunta
Con la delibera del 31 luglio l’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l’astensione da ogni attività giudiziaria nel settore penale dal 23 al 29 settembre 2026, denunciando la grave violazione del diritto di difesa consumata nel carcere “Capanne” di Perugia, dove per circa sei mesi sono stati intercettati illegittimamente colloqui tra avvocati e detenuti estranei all’indagine in corso.
Negli scorsi giorni il Ministro della Giustizia ha risposto alle interrogazioni parlamentari sollecitate dalle nostre iniziative ed ha indirizzato una lettera all’Unione, ribadendo l’assoluta gravità dell’accaduto e sottolineando che l’avvocatura penale associata ha giustamente reagito anche attraverso l’astensione. Manifestiamo apprezzamento per l’attenzione e l’impegno privatamente e pubblicamente assunto dal Ministro di dare risposte chiare e trasparenti ai cittadini, una volta che saranno terminati gli accertamenti tutt’ora in corso.
Nel frattempo però il Pubblico Ministero di Perugia ha chiesto di distruggere le registrazioni inutilizzabili, frutto delle captazioni illegittime dei colloqui tra difensore e assistito. Secondo le informazioni disponibili, si tratta di novanta segmenti di registrazione di colloqui di difensori del tutto estranei all’indagine con i propri assistiti e ventisette intervalli relativi ai colloqui della professionista indagata con assistiti diversi da quelli indicati nell’autorizzazione emessa dal Giudice.
Non si tratta di conversazioni soltanto irrilevanti e occasionalmente captate, bensì di colloqui dei quali è espressamente vietata la captazione, che nessuno avrebbe mai dovuto registrare. L’articolo 103 c.p.p. impone, infatti, di interrompere immediatamente le operazioni quando risulta che il colloquio rientra tra quelli vietati. La mancata trascrizione o utilizzazione processuale non sana la violazione del divieto assoluto posto a tutela del diritto di difesa.
I difensori e gli assistiti illegittimamente coinvolti devono poter conoscere quali colloqui siano stati intercettati, con chi, per quanto tempo e con quali contenuti, anche al fine di verificare se vi siano state conseguenze sul diritto di difesa e di valutare eventuali iniziative a tutela dei loro diritti violati. La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Contrada c. Italia n. 4 del 23 maggio 2024, ha chiarito che la possibilità di chiedere la distruzione delle registrazioni non assicura, da sola, la tutela delle persone intercettate rimaste estranee al procedimento, alle quali deve essere garantito un controllo giudiziario effettivo sulla legittimità e sulla necessità della misura.
Questa esigenza si pone a maggior ragione per i colloqui difensivi di Perugia, la cui captazione doveva essere immediatamente interrotta ai sensi dell’articolo 103 c.p.p. La prosecuzione delle operazioni in violazione di tale obbligo non è sanata dalla mancata utilizzazione dei risultati o dalla successiva distruzione delle registrazioni. È necessario pertanto che, prima di procedere alla distruzione, siano salvaguardati gli elementi necessari a consentire agli interessati di far accertare la violazione subita, le sue conseguenze e le eventuali responsabilità.
La distruzione rischierebbe di compromettere, inoltre, proprio l’accertamento che il Ministro si è impegnato a garantire.
La trasparenza sulle modalità di esercizio del potere giudiziario è un dovere democratico. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura non possono tradursi in totale irresponsabilità: i cittadini hanno diritto di sapere come e per quali ragioni si sia verificata una violazione così macroscopica del nucleo fondamentale del diritto di difesa, costituito dalla sacrale riservatezza dei colloqui tra difensore e assistito. Proseguiremo le nostre iniziative fino a conoscere compiutamente l’accaduto, le eventuali responsabilità e le misure adottate per impedire che si ripetano fatti della medesima natura.
Roma, 29 settembre 2026
La Giunta
Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Giunta, Comunicati