EPPO: LA COMMISSIONE EUROPEA RICHIAMA IL CONTRIBUTO DELL’UCPI NELLA PRIMA VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La prima valutazione della Commissione europea esprime un giudizio ampiamente positivo sul funzionamento dell’EPPO, ma registra anche alcune criticità ancora aperte sul terreno delle garanzie difensive. Tra le fonti richiamate figura espressamente il contributo presentato dall’UCPI nel 2024.
Il 18 settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato l’attesa prima relazione sull’attuazione e sull’impatto del Regolamento (UE) 2017/1939 che ha istituito la Procura europea (EPPO), accompagnata dallo Staff Working Document. Si tratta della valutazione prevista dall’art. 119 del Regolamento, destinata a verificare, a cinque anni dall’avvio operativo dell’EPPO, non soltanto l’efficacia e l’efficienza del nuovo organismo, ma anche la correttezza e l’omogeneità dell’attuazione del Regolamento negli Stati membri, la coerenza del sistema, il valore aggiunto europeo e le aree nelle quali risultano necessari ulteriori interventi.
L’Unione delle Camere Penali Italiane aveva partecipato nel 2024 alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione proprio in vista di tale valutazione. Il contributo dell’Unione, curato dai Responsabili dell’Osservatorio Europa, Avv.ti Amedeo Barletta e Federico Cappelletti, muoveva dall’esperienza maturata nei primi anni di operatività della Procura europea e individuava una serie di criticità concrete riguardanti, in particolare, l’effettività dei diritti della difesa e la parità delle armi nei procedimenti EPPO. Tra i temi posti all’attenzione della Commissione figuravano la frammentazione degli standard difensivi derivante dal rinvio ai diversi ordinamenti nazionali, le difformità nell’accesso ai fascicoli, l’inaccessibilità per la difesa al Case Management System e la necessità di assicurare la corrispondenza tra fascicolo nazionale e fascicolo EPPO, i criteri di riallocazione dei procedimenti e la possibilità per la difesa di interloquire, le incertezze sulla competenza materiale e sui relativi rimedi, l’assenza di strumenti adeguati per le investigazioni difensive transnazionali, le esigenze di legal aid nei procedimenti transfrontalieri e la necessità di rivedere la disciplina dell’art. 31 del Regolamento.
Quel contributo non è rimasto semplicemente acquisito agli atti della consultazione. Nello Staff Working Document, invero, esaminando le difficoltà applicative relative alla competenza materiale dell’EPPO e, in particolare, ai reati inestricabilmente connessi ai reati PIF, la Commissione rileva che gli elementi raccolti presso gli stakeholders evidenziano come le regole vigenti siano considerate non sufficientemente chiare e possano complicare e ritardare la decisione sull’esercizio della competenza della Procura europea. Proprio a sostegno di tale rilievo, la nota n. 44 richiama espressamente, accanto allo studio di supporto alla valutazione, «the position paper that the Union of Italian Criminal Chambers submitted in response to the call for evidence by the Commission». Non si tratta, evidentemente, del recepimento integrale delle posizioni dell’Unione, ma di un dato istituzionalmente significativo: il contributo UCPI entra nel quadro delle fonti poste a supporto dell’individuazione di concrete criticità del sistema.
La valutazione della Commissione restituisce, nel complesso, un giudizio positivo sulla capacità dell’EPPO di costruire un sistema investigativo e requirente europeo effettivamente operativo, soprattutto nei procedimenti complessi e transfrontalieri. L’integrazione tra il livello centrale e i Procuratori europei delegati ha consentito di superare una parte delle difficoltà proprie dei tradizionali strumenti di cooperazione giudiziaria e di rafforzare la capacità di individuare collegamenti tra indagini condotte in più Stati membri. La Commissione sottolinea, tuttavia, che l’obiettivo di assicurare uniformità ed equità nell’applicazione del sistema non può dirsi ancora pienamente raggiunto e che il funzionamento dell’EPPO continua a risentire in misura rilevante delle differenze tra i sistemi processuali nazionali.
È proprio sul terreno delle garanzie che i documenti pubblicati assumono particolare interesse per l’avvocatura. Pur non rilevando problemi strutturali di incompatibilità con il quadro europeo dei diritti fondamentali, lo Staff Working Document osserva che le differenze nei diritti processuali nazionali e le persistenti carenze nell’attuazione delle direttive europee sui diritti procedurali compromettono l’uniformità degli standard difensivi nei procedimenti EPPO e possono determinare livelli di tutela differenti a seconda dello Stato nel quale il procedimento si svolge. Vengono segnalati, tra gli altri, problemi relativi all’accesso al patrocinio a spese dello Stato, alle traduzioni, all’accesso tempestivo ai fascicoli dell’accusa e agli standard della custodia cautelare. Nella sintesi dei contributi pervenuti alla consultazione pubblica, inoltre, la Commissione individua nei diritti al giusto processo e nei diritti della difesa il tema critico più ricorrente, richiamando espressamente l’accesso diseguale o tardivo agli atti e alle prove, le discrepanze tra i fascicoli nazionali e il Case Management System dell’EPPO, le questioni relative alla riallocazione e alla giurisdizione e le garanzie procedurali nei casi transfrontalieri, incluse la qualità e la tempestività delle traduzioni e l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Molti dei profili posti dall’UCPI nel 2024 trovano, dunque, un riscontro puntuale nel quadro oggi tracciato dalla Commissione. La relazione finale, pur confermando il valore aggiunto e l’efficacia operativa della Procura europea, inserisce espressamente tra le aree di miglioramento la riduzione delle divergenze nell’attuazione nazionale e il rafforzamento delle garanzie procedurali per indagati e imputati. Lo stesso Staff Working Document sottolinea la necessità di ridurre la variabilità derivante dai diversi contesti processuali nazionali e di valutare come migliorare la protezione delle garanzie, la disciplina dei conflitti di competenza e la chiarezza dei criteri che governano l’estensione e l’esercizio della competenza materiale dell’EPPO. Si tratta di indicazioni che confermano quanto l’Unione aveva già evidenziato: l’integrazione europea dell’azione investigativa e requirente non può procedere senza una corrispondente integrazione ed effettività delle garanzie della difesa.
La fase che si apre dopo la pubblicazione della valutazione dovrà, pertanto, essere seguita con particolare attenzione. Per l’UCPI, l’eventuale revisione del Regolamento dovrà costituire l’occasione per rafforzare in modo organico la dimensione europea dei diritti della difesa, assicurando standard effettivamente omogenei nell’accesso agli atti e alle prove, meccanismi trasparenti e verificabili di corrispondenza tra i fascicoli nazionali e il Case Management System, forme adeguate di interlocuzione e di controllo giurisdizionale sulle decisioni in materia di competenza e riallocazione dei procedimenti, una maggiore determinatezza dei criteri relativi alla competenza materiale, rimedi effettivi nelle indagini transfrontaliere e strumenti che consentano alla difesa di operare realmente oltre i confini nazionali. Dovranno essere affrontati anche i temi delle investigazioni difensive all’estero, della double o multiple defence quando resa necessaria dalla dimensione transnazionale del procedimento e dell’accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato, affinché la parità delle armi non rimanga un’affermazione di principio priva di adeguata traduzione operativa.
Il richiamo espresso al position paper dell’Unione nello Staff Working Document rappresenta, in questo quadro, un risultato concreto del lavoro svolto nell’ambito della consultazione e conferma l’utilità di una presenza qualificata dell’avvocatura penalistica italiana nel confronto con le istituzioni europee. La Giunta ritiene che da questo riconoscimento occorra ripartire, proseguendo l’interlocuzione con la Commissione e con le altre istituzioni dell’Unione e contribuendo all’eventuale revisione del quadro normativo con proposte tecniche puntuali. L’obiettivo resta quello già indicato nel 2024: accompagnare il consolidamento dell’EPPO con la costruzione di uno spazio europeo della difesa nel quale l’efficienza dell’accusa transnazionale trovi un necessario contrappeso nell’effettività, nell’uniformità e nella concreta azionabilità dei diritti e delle garanzie della persona sottoposta a procedimento penale.
Roma, 21 settembre 2026.
La Giunta
L’Osservatorio Europa UCPI
Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Giunta, Osservatorio Europa, Osservatori e Commissioni