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L'avvocato non si identifica con il proprio assistito. La difesa è un diritto, non un'ostilità

La Giunta e l’Osservatorio Avvocati Minacciati dell’Unione delle Camere Penali Italiane condannano nel modo più fermo il post pubblicato sui canali social di Mario Adinolfi, nel quale l'avv. Fausto Gianelli viene esposto alla gogna mediatica e additato come bersaglio per il solo fatto di aver assunto la difesa dell'indagato per i fatti di Modena e di aver chiesto, nell'esercizio delle proprie prerogative tecniche, l'accertamento peritale sulla capacità di intendere e di volere dell'assistito.

È un attacco di inaudita gravità, che non colpisce un singolo avvocato ma l'avvocatura tutta, e con essa il diritto di difesa quale presidio non negoziabile dello Stato di diritto.

Va ricordato - oggi più che mai - che l'avvocato non si identifica con il proprio cliente né con la causa che difende. Lo afferma con nettezza il Principio n. 18 dei Basic Principles on the Role of Lawyers adottati dalle Nazioni Unite all'Avana nel 1990; lo ribadisce la Raccomandazione R(2000)21 del Consiglio d'Europa; lo presuppone l'art. 24, secondo comma, Cost., che qualifica "inviolabile" il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; lo impone l'art. 6 CEDU; lo presidia il codice deontologico forense.

Soprattutto lo riafferma, con forza ormai vincolante e non più di mera soft law, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato (CETS n. 226), aperta alla firma a Lussemburgo il 13 maggio 2025 e sottoscritta dall'Italia lo stesso giorno: primo strumento internazionale vincolante interamente dedicato alla tutela della professione forense. L'art. 7 codifica espressamente il principio di non identificazione del difensore con l'assistito o con la causa; l'art. 9 impone misure concrete di protezione dell'avvocato esposto a minacce e intimidazioni, con monitoraggio affidato al Gruppo di esperti GRAVO.

L'avvocato che chiede una perizia psichiatrica non compie un atto di complicità: esercita un diritto e adempie a un dovere, quello di assicurare al proprio assistito - chiunque egli sia - l'effettività della tutela tecnica. Confondere questa funzione con una connivenza, o evocare l'"ostilità del popolo italiano" contro chi siede al banco della difesa, significa abdicare ai fondamenti del processo penale e della civiltà giuridica.

Particolarmente allarmante è il passaggio con cui si convoca una mobilitazione di piazza per il 29 giugno 2026 a Porta San Paolo "a muso duro" contro gli avvocati difensori, invitando a trasmettere all'autore del post nominativi e recapiti dei sottoscrittori: un meccanismo di stigmatizzazione collettiva che espone i colleghi a rischi concreti, in un clima nel quale le minacce all'avvocatura non sono ipotesi di scuola ma cronaca quotidiana - qui come in molti dei Paesi che ricordiamo, ogni 24 gennaio, nel Day of the Endangered Lawyer. È esattamente la condotta che la Convenzione di Lussemburgo intende impedire.

La Giunta con il proprio Osservatorio esprime piena solidarietà al collega avv. Fausto Gianelli e a tutti i difensori che accettano l'incarico più scomodo: difendere chi nessuno vorrebbe difendere. È lì - e non altrove - che si misura la tenuta dello Stato di diritto. Calamandrei lo aveva detto con parole che restano: la libertà di un Paese si vede dall'avvocato difensore.

A chi pretende di trasformare i difensori in capri espiatori ricordiamo che nessuna piazza, nessun hashtag, nessuna campagna stampa potrà mai sostituirsi al processo. La difesa non è ostilità: è il presidio della libertà di ciascuno, soprattutto quando l'imputato è il più indifeso, il più impopolare, il più solo.

Roma, 21 maggio 2026

La Giunta
L’Osservatorio Avvocati Minacciati

Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Comunicati, Osservatori e Commissioni, Osservatorio Avvocati minacciati

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