L’Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione commenta la sentenza n. 6072/2026, I Sez.Pen.Cass.,sulla ipotesi di revoca di confisca allargata ex art. 240 c.p.
La pronuncia definisce la natura giuridica del criterio della ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato-spia, quale requisito strutturale e indefettibile della fattispecie. La sua assenza comporta un vizio genetico della misura di sicurezza, rilevabile d’ufficio anche a fronte di ricorso inammissibile, poiché va salvaguardata la legalità sostanziale: la misura applicata senza tale requisito si risolve in una ingerenza arbitraria nel diritto di proprietà, tutelato dall’art. 1 protocollo addizionale CEDU (come recentemente affermato dalla sentenza CEDU, Isaia c. Italia).
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Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, DOCUMENTI, Osservatori e Commissioni, Osservatorio Misure Patrimoniali