Ritorno al futuro
In una campagna referendaria nella quale tutto pare ammesso, a patto che il tutto sia un tutto contro la riforma, certi accadimenti disvelano meglio di ogni altro argomento quanto sia impellente, necessaria ed essenziale questa riforma. Il comunicato della Giunta e dell'Osservatorio Ordinamento Giudiziario
Ritorno al futuro, ovvero della capacità di viaggiare avanti e indietro nel tempo.
In una campagna referendaria nella quale tutto pare ammesso, a patto che il tutto sia un tutto contro la riforma, certi accadimenti disvelano meglio di ogni altro argomento quanto sia impellente, necessaria ed essenziale questa riforma.
Risulterebbe, infatti, comicamente distopico quanto avvenuto al Tribunale di Messina, se non fosse che, ancora una volta, siamo costretti a convenire che la realtà supera la fantasia e che alla indecenza non v’è limite alcuno.
Non pare, infatti, francamente definibile in altro modo quanto avvenuto il 6 marzo 2026, allorquando un difensore si è visto notificare una ordinanza assunta dal Tribunale a conclusione della udienza del 13 marzo 2026.
Si trattava della decisione (ca va sans dire sfavorevole al condannato) conseguente ad un annullamento con rinvio della Cassazione che aveva posto nel nulla altra decisione errata del tribunale con cui era stata revocata una sospensione condizionale della pena. Un caso non unico e non raro di giustizia predittiva!
Un caso, ahinoi, non isolato, ma ancora più grave se calato nell’attuale dibattito referendario: quanto terzo possa essere un giudice che assume una decisione senza nemmeno celebrare l’udienza, quanta parità ci potrà mai essere in un procedimento nel quale nemmeno si finge di ascoltare il difensore, quanta cultura della giurisdizione ci potrà mai essere in un magistrato che decide prima ancora di celebrare l’udienza?
A destare preoccupazione, inoltre, è anche il fatto che del provvedimento assunto in spregio della normale (forse solo per i difensori ormai) dialettica processuale venga ricordata alla Procura la “non esecutività, trattandosi di procedimento la cui data è fissata il 13 marzo”.
Non la nullità, la non esecutività: non solo si decide una settimana prima, ma si intuisce che una settimana dopo la decisione sarà la medesima.
E di questa intuizione siamo persuasi, oggi, come, guarda caso, nelle precedenti occasioni in cui abbiamo assistito alla manifestazione delle facoltà divinatorie della magistratura, per il fatto che il provvedimento assunto a conclusione del viaggio nel futuro del magistrato è un provvedimento che sposa la tesi sostenuta dalla Procura: che bisogno c’è, dunque, di ascoltare il difensore se la Procura ha già manifestato la propria posizione?
Quando un “errore” accade una volta è fatto grave, quando un “errore” si ripete e si ripete trasversalmente sul territorio, non si può parlare più di errore, bensì di una diffusa e pervasiva cultura della giurisdizione che relega il ruolo del difensore a quello di mera comparsa nel processo le cui argomentazioni nemmeno superano il vaglio delle minime regole della apparenza formale: decidere prima di ascoltarne le argomentazioni, significa ritenere il difensore soggetto inutile.
Con buona pace degli artt. 24 e 111 Cost. e con una plastica dimostrazione di divinatorie abilità.
L’uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge passa anche e soprattutto dal rispetto delle regole poste a fondamento del corretto esercizio della attività giurisdizionale, passa dal rispetto dei ruoli, passa dal rispetto del difensore che non è di certo un terzo incomodo.
La Giunta
L'Osservatorio sull'Ordinamento Giudiziario UCPI
Roma, 07 marzo 2026
Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Comunicati, Osservatori e Commissioni, Osservatorio Ordinamento Giudiziario