Se il 41 bis viene rinnovato a causa dell’invio dal difensore di atti processuali si lede il diritto di difesa e il decoro dell’avvocatura
Siamo dinanzi alla solita distorta visione che sovrappone l’avvocato al suo assistito o, peggio ancora, alla pericolosità del suo reato. Il documento della Giunta e dell’Osservatorio Carcere
Ancora una volta il regime speciale del 41 bis diventa l’occasione per aggredire un difensore nello svolgimento della sua funzione costituzionale a presidio della legalità del processo e dell’esecuzione della pena.
Ancora una volta si ripete la solita squallida operazione di immedesimare il difensore con il suo assistito, ancor più se in regime di particolare sorveglianza.
E così, alcune settimane addietro, è accaduto che, tra le motivazioni del decreto ministeriale di rinnovo del regime detentivo differenziato ex art. 41 bis co. II O.P. a carico di una persona condannata all’ergastolo e ristretta per reati associativi, si trovi una precisa stigmatizzazione dell’invio da parte del suo difensore di atti processuali, tratti dal fascicolo dell’interessato, privi, però, del timbro di conformità all’originale e, perciò, non consegnati dall’Ufficio censura del carcere.
Secondo tale ufficio il “materiale cartaceo di natura giudiziaria, dichiarazioni di pentiti e nomi di personaggi malavitosi che essendo privo di timbro di conformità e non provenendo dall’ufficio emittente, potrebbe essere utilizzato attraverso l’interpolazione del testo, per veicolare messaggi illeciti”.
Già sulla prassi – adottata all’indomani della sentenza della Consulta n. 18/2022 che ha cancellato la generalizzata censura sulla posta del difensore al proprio assistito al 41 bis – di procedere al trattenimento della posta, benché trasmessa dal difensore, ove contenga atti processuali sol perché privi di attestazione di autenticità della provenienza ci sarebbe da ridire.
Quanto, però, è accaduto all’avv. Simona Filippi del foro di Roma, espressamente indicata nel citato decreto, è ancor più grave.
Sostenere, così come si legge nel decreto ministeriale di proroga del 41 bis, che attraverso l’invio di materiale giudiziario possa ipotizzarsi l’aggiramento delle rigide norme del regime speciale, consentendo, così, che il detenuto “venga informato o comunque aggiornato sulle vicende giudiziarie probabilmente riferite a quelle mirate alla disarticolazione della consorteria criminale di riferimento”, risulta oltre che inconcepibile, inaccettabile.
Imputare al difensore, che svolge la sua funzione nel rendere edotto il proprio assistito degli elementi istruttori che lo riguardano direttamente, l’intenzione criminale di violare il muro del 41 bis, minacciando la sicurezza collettiva, fornendo al ristretto dati di conoscenza attuali sulle dinamiche criminali, rappresenta, davvero, una grave violazione delle più elementari regole di uno Stato di diritto.
Se poi si utilizza uno dei doveri essenziali per poter garantire l’effettività dell’assistenza tecnica del difensore, quale ragione, fra le altre, del mantenimento del carcere duro in quanto veicolo di informazioni sulle dinamiche delinquenziali, allora siamo davanti ad una pericolosa deriva inquisitoria!
Da un lato, infatti, si lede il diritto della persona detenuta di avere, anche attraverso una piena conoscenza sulla propria posizione processuale, una effettiva difesa tecnica; dall’altro si intimidisce il difensore additandolo irresponsabilmente quale latore di messaggi potenzialmente criminosi.
Siamo dinanzi alla solita distorta visione che sovrappone l’avvocato al suo assistito o, peggio ancora, alla pericolosità del suo reato e che sollecita le viscere populiste al linciaggio di chi assuma la difesa di persone attinte da gravissime accuse relative a reati di particolare allarme sociale o a condotte estremamente riprovevoli.
Una deriva da contrastare e contestare a tutela dello Stato di diritto.
Roma, 19 gennaio 2026
La Giunta
L’Osservatorio Carcere UCPI
Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Osservatorio Carcere, Comunicati, Osservatori e Commissioni