La Corte costituzionale e il diritto ad una valutazione semestrale
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 201/2025 ripristina la valutazione periodica semestrale cancellata dalla riforma della liberazione anticipata introdotta con il DL “carcere sicuro” nel luglio del 2024. Siamo stati facili profeti; l’approccio burocratico alla detenzione praticato dal governo calpesta l’art. 27 della costituzione.
Il documento della Giunta e dell'Osservatorio Carcere UCPI
All’indomani della conferenza stampa del ministro Nordio che annunciava nel luglio 2024 il DL “carcere sicuro”, avevamo sin da subito rivolto le nostre critiche al maldestro tentativo di burocratizzare la pena detentiva, in barba all’art. 27 della Costituzione.
Proprio in occasione della manifestazione nazionale dell’11 luglio 2024, in Piazza Santi Apostoli in Roma, a chiusura delle maratone oratorie sui territori dal titolo “Fermare i suicidi in carcere”, avevamo lanciato l’ennesimo grido d’allarme sulla preannunziata riforma della liberazione anticipata, svilita nella sua autonoma funzione premiale, degradata a strumentale circostanza di altre misure, mortificata nella cancellazione della valutazione semestrale, in violazione dell’art. 27 Cost. e della finalità rieducativa della pena. Un farraginoso meccanismo che non avrebbe alleggerito di certo il carico della magistratura di sorveglianza e che avrebbe aumentato, semmai, la confusione e la diversificazione nella concreta attuazione delle modifiche introdotte, con inevitabili incidenti di esecuzione, reclami e questioni di legittimità costituzionale.
Avevamo sostenuto, senza tema di smentita, che chi aveva predisposto quelle norme non conosceva il carcere, non lo aveva mai visitato, non conosceva la psicologia del detenuto, né il valore pedagogico della verifica semestrale, utile a rafforzare o correggere adeguatamente la partecipazione dei ristretti al percorso trattamentale intrapreso.
Siamo stati facili profeti.
Oggi, la Corte costituzionale, con la Sent. 201/2025, in accoglimento delle questioni di legittimità sollevate dai magistrati di sorveglianza di Spoleto e Napoli, ha cancellato le modifiche apportate dal DL 92/2024 all’art. 69 bis dell’Ordinamento Penitenziario, in particolare sulla generale valutazione d’ufficio del magistrato di sorveglianza alla concessione della liberazione anticipata in prossimità del fine pena ovvero strumentale alla richiesta del condannato di accedere a un beneficio penitenziario, ripristinando il meccanismo di valutazione periodica semestrale quale «stimolo importante, per il condannato, a proseguire sul cammino di cambiamento intrapreso».
La riforma del 2024, nel cancellare l’opportunità dei riscontri periodici, ha lasciato, secondo la Corte, «il condannato nell’incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua inadeguatezza rispetto alle aspettative dell’ordinamento», violando, così, il principio della finalità rieducativa della pena, oltre che incoerente rispetto alla stessa funzione della liberazione anticipata, pensata dal legislatore dell’ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire quella finalità costituzionale.
La sentenza della Consulta, ancora una volta, richiama il legislatore ed il governo al dovere di agire per fermare la tragica scia di suicidi (79) e decessi per altre cause (159), per affrontare con determinazione ed efficacia l’insostenibile condizione di degrado in cui sono costretti a vivere più di 63.500 detenuti.
Roma, 30 dicembre 2025
La Giunta
L’Osservatorio Carcere UCPI
Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Osservatorio Carcere, DOCUMENTI, Osservatori e Commissioni