Vai al contenuto
Camera Penale di Rimini«Veniero Accreman»

UCPI · Notizie

Circolare sulle attività educative: osservazioni e proposte di modifica

Pubblichiamo la nota inviata al Ministero della giustizia con osservazioni e proposte di modifica della circolare sulle attività educative

La circolare del 21 ottobre, come rappresentato in occasione dell’incontro del 18 novembre scorso, ha destato forti preoccupazioni e allarme tra tutti i soggetti interessati ad una corretta e ampia attività trattamentale dei detenuti nei rapporti con la comunità esterna, in particolare attraverso offerte e incontri promossi da terzi con finalità educative, culturali, ricreative.

Al fine di ristabilire una certa serenità collettiva, anche nell’interesse dei detenuti già sottoposti a tensioni e stress per le condizioni soprattutto di sovraffollamento negli istituti, riteniamo opportuno che si proceda ad una correzione-integrazione della stessa.

Nello specifico si chiede di intervenire:

  • sulla parte in cui, secondo il punto 1) della circolare, «per i soli Istituti penitenziari con circuiti a gestione dipartimentale (Alta Sicurezza, Collaboratori di Giustizia, 41-bis) l’autorizzazione per gli eventi di carattere trattamentale, anche se previsti per i soli detenuti allocati nel medesimo istituto al circuito cd. Media Sicurezza, dovrà sempre essere richiesta a questa Direzione Generale».

Tale modalità espressiva può dare adito a interpretazioni contrarie al dettato normativo non derogabile, cristallizzato dall’art. 17 Ordinamento Penitenziario, secondo cui «La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.»

Una interpretazione letterale della circolare nella sua formulazione attuale potrebbe indurre un direttore dell’Istituto, in cui si dovrebbe svolgere una attività ricreativa, educativa, culturale proposta da una associazione esterna al carcere, magari destinatario di un diniego di autorizzazione da parte del DAP, a non inoltrarla all’unico titolare del potere autorizzatorio ovvero il Magistrato di sorveglianza che dovrà decidere, secondo la legge, in maniera consapevole e ragionata, dopo aver letto tutti i pareri, favorevoli e contrari, alla proposta attività.

Pertanto, onde evitare malevoli interpretazioni e disapplicazioni illegittime dell’Ordinamento Penitenziario, si ritiene necessario chiarire espressamente la funzione meramente consultiva, per quanto argomentata secondo le esigenze e la prospettiva amministrativa, del parere e/o nulla osta da parte del DAP da inoltrare, unitamente a tutta la documentazione istruttoria, al Magistrato di sorveglianza titolare del potere autorizzatorio.

Sul punto 2) della circolare laddove si stabilisce che «ogni richiesta di autorizzazione di attività di carattere trattamentale trasmessa a questa Direzione Generale dovrà sempre essere trasmessa con congruo anticipo e contenere necessariamente, in modo chiaro ed esplicito, i seguenti elementi informativi…».

Al fine di rendere certi i tempi del procedimento istruttorio per l’autorizzazione, si ritiene necessario che si stabilisca con esattezza sia il termine temporale – il congruo anticipo – per la trasmissione della proposta, sia il termine temporale per la conclusione del procedimento per il rilascio del nulla osta da parte del DAP anche al fine di consentire al Magistrato di sorveglianza di poterla valutare in tempo utile alla realizzazione da parte del terzo proponente. Fermo restando che la specificazione degli elementi informativi riguardano esclusivamente la direzione del carcere, per ovvie ragioni, e non certo il terzo.

  • Sul punto 4) della circolare laddove si stabilisce che «per ogni evento, progetto, iniziativa da svolgersi all’interno degli Istituti, l’organizzazione e la gestione degli stessi dovrà sempre rimanere in capo alle Direzioni evitando che la programmazione delle azioni e le scelte organizzative siano “esternalizzate” e quindi demandate esclusivamente ai proponenti ovvero a soggetti o enti terzi rispetto all’amministrazione penitenziaria».

Fermo restando la legittima necessità che la specifica organizzazione e la gestione degli eventi appartenga alle Direzioni, sarebbe opportuno specificare che tale competenza organizzativa e gestionale non debba mai intaccare e/o interferire con il contenuto della offerta trattamentale esterna, essendo essa già stata valutata dall’amministrazione e dal Magistrato di sorveglianza che ne ha autorizzato l’evento nonché di stretta pertinenza del proponente il progetto.

Siamo consapevoli che, nell’ottica di una efficace opera trattamentale rieducativa dei detenuti, utile, unitamente ad altri elementi, a rafforzare anche l’istituto della liberazione anticipata, i correttivi proposti siano davvero opportuni.

Confidiamo di avere offerto un contributo utile a superare le incertezze della stessa circolare nella sua formulazione che saranno opportunamente colti dal competente Dipartimento ministeriale nell’ottica di rafforzare, implementare e magari diffondere sempre più anche sui territori e istituti che offrono, oggi, poche iniziative di tipo ricreativo, culturale e educativo proposte dalla società esterna al carcere.

Roma, 21 novembre 2025

La Giunta

L’Osservatorio Carcere UCPI

 

Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Giunta, Osservatorio Carcere, DOCUMENTI, Osservatori e Commissioni

Tutte le notizie dell'Unione