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Camera Penale di Rimini«Veniero Accreman»

UCPI · Notizie

La Consulta estende il regime della sospensione con messa alla prova anche alle ipotesi di lieve entità di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Corte Costituzionale  nell’accogliere la questione prospettata, con la sentenza n. 90 del 2025 ha dato ampio spazio all’intervento elaborato dall’UCPI con il suo Osservatorio Corte Costituzionale a sostegno della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 168 bis c 1 c.p. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990 (T.U. stupefacenti).

Con la sentenza 90 del 2025, depositata il primo luglio 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis c.p., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.p.r. n. 309 deò 1990 (T.U. stupefacenti).

Nel giudizio era intervenuta l’Unione con un amicus curiae elaborato dall’Osservatorio Corte Costituzionale, sottolineando il palese contrasto del combinato disposto (art. 168-bis, comma 1, c.p., art. 550, comma 2, c.p.p. e art. 73, comma 5, T.U), risultante dalle novelle del d.l. n. 123 del 2023 (c.d. Decreto Caivano). L’incremento della pena prevista per la fattispecie di minore gravità (il massimo edittale, in particolare, era stato innalzato a cinque anni di reclusione in luogo dei quattro anni stabiliti in precedenza) superava la soglia richiesta dall’articolo 168-bis c.p. per l’ammissione alla messa alla prova

Secondo la Consulta questa preclusione è illegittima per violazione dell’art. 3 (è irragionevole che la preclusione operi sia per lo “spaccio” di lieve entità che per lo “spaccio” “maggiore”), perché frustra la finalità deflattiva dell’istituto della messa alla prova e, anche sotto questo profilo, contrasta con il precetto della finalità rieducativa della pena sancito dall’art. 27 Cost.

In tal senso nell’opinione dell’Unione si era fatto osservare che «la sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto». In tale ottica «l’istituto non può, pertanto, che essere attratto dal finalismo rieducativo, che l’art. 27, comma 3 Cost. ascrive all’intero sistema sanzionatorio penale» (Corte cost. sent. n. 231 del 2018, punto 5.3. del Considerato in diritto, con richiamo a sent. n. 91 del 2018 ed a Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 36272 del 2016), in adesione, altresì, al principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale (sent. n. 22 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto).

Roma, 2 luglio 2025

 

La Giunta

L’Osservatorio Corte Costituzionale

Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Giunta, Osservatori e Commissioni, Osservatorio Corte Costituzionale

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