Sui modi del trattenimento nei CPR, urge dettare una disciplina
Le riflessione della Giunta e della Commissione CPR, in attesa della decisione della Corte costituzionale in materia di trattenimento amministrativo di persone straniere irregolari.
Si è celebrata ieri l’udienza in camera di consiglio dinanzi alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata con varie ordinanze di diverse autorità (nn. 209, 210, 211 e 212/2024), la più nota delle quali dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in materia di trattenimento amministrativo di persone straniere irregolari.
La decisione è dunque attesa di ora in ora ed è destinata, in caso di accoglimento, ad imporre un nuovo importante intervento normativo su questa delicata e tanto tormentata materia.
Dal punto di vista formale, l’esito potrebbe anche non essere scontato, se non altro perché la Corte, in altri casi, quando ha ravvisato lacune normative pur importanti, ha optato per assegnare un termine al legislatore, per porvi rimedio, piuttosto che per una secca declaratoria di incostituzionalità.
Non c’è dubbio, tuttavia, che il problema, quale che sia l’esito della questione, debba essere affrontato.
In sostanza, tutto nasce dal fatto che l’art. 13 della Costituzione, nello stabilire che la libertà personale è inviolabile, ne ammette la compressione unicamente per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Se dei casi si può discutere, perché obiettivamente i presupposti del trattenimento amministrativo degli stranieri sono in qualche modo disciplinati per legge, è invece noto e pacifico che i modi sono del tutto privi di una disciplina di rango primario, anche se esistono disposizioni ministeriali (cioè, prive della c.d. forza di legge) che li disciplinano.
L’incongruenza è poi resa tanto più evidente dal fatto che, nell’ambito della detenzione penitenziaria, la disciplina delle modalità con cui si esercita la privazione della libertà personale è oggetto di una approfondita e complessa regolamentazione normativa, dettata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dedicata appunto alle “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, di cui proprio quest’anno ricorre il cinquantennale. Ecco perché, dinanzi alla Corte, si lamenta anche una irragionevole disparità di trattamento, paradossalmente, fra chi è privato della libertà personale in quanto legalmente condannato a scontare una pena detentiva, che gode di questa accurata rete legale di tutela, e chi invece ne è privato solo perché soggiorna irregolarmente sul territorio dello Stato.
Le due materie – sia chiaro – sono assolutamente eterogenee. Il detenuto che sconta una pena è soggetto alla potestà punitiva dello Stato per avere commesso un reato. Lo straniero trattenuto, in alcuni casi, non ha neppure violato le norme amministrative sul soggiorno e potrebbe perfino essere un perseguitato politico che attende il riconoscimento del conseguente status di protezione. Le modalità di contenimento (e di accoglienza) del secondo dovrebbero, quindi, essere ben diverse da quelle riservate al primo, ma proprio per questo è radicalmente inaccettabile che siano deteriori.
In attesa che si trovi il tempo di occuparsi degnamente di una materia che richiede attenzione e rispetto, esiste una soluzione immediatamente disponibile cui fare ricorso.
Faccia il Governo un decreto-legge, prendendo atto che, in questo caso, ricorre una vera situazione di eccezionalità ed urgenza che potrebbe perfino dare luogo ad una drammatica messa in mora, se il giudizio di costituzionalità pendente avrà l’esito che pare allo stato più probabile, ma che si fonda comunque su una lacuna di tutela che investe un valore inviolabile, come la libertà personale. Il testo, se si vuole, può constare anche di 2 soli articoli: 1) al trattenimento amministrativo degli stranieri irregolari si applicano, in quanto compatibili, le “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” dettate dalla legge 354/1975; 2) I reclami per le relative violazioni (quelli previsti dall’art. 35 bis dell’Ordinamento Penitenziario) sono di competenza dell’ufficio del giudice di pace, cui già oggi è rimessa la funzione di convalidare il trattenimento.
A chi obiettasse che la proposta è provocatoria, rispondiamo in anticipo chiaramente che lo è, se è provocazione chiedere a chi riveste ruoli di potere di assumersene la conseguente responsabilità in modo coerente.
Roma, 11 giugno 2025
La Giunta
La Commissione Centri di Permanenza per i Rimpatri
Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Giunta, Comunicati, Osservatori e Commissioni, Commissione Centri di Permanenza per i Rimpatri