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Camera Penale di Rimini«Veniero Accreman»

UCPI · Notizie

RITE ET RECTE

Per l’ANM locale non sarebbe una “iniziativa improvvida”, ma una “mera applicazione della legge” la vicenda giudiziaria  che  ha coinvolto i colleghi impegnati nel processo reggiano “angeli e demoni”, sui fatti di Bibbiano, che si trovano ad essere indagati per calunnia per aver sollevato una questione  processuale. La nota della Giunta in risposta alle incredibili affermazioni della locale sezione di ANM.

“Rite et recte” era la formula canonica con la quale i commissari papali dell’inquisizione sancivano la regolarità e la conformità delle procedure seguite dai tribunali. E conformemente al rito e rettamente, secondo la giunta sezionale dell’ANM, pare dunque che si sia svolta la vicenda giudiziaria che ha coinvolto i colleghi impegnati nel processo reggiano “angeli e demoni”, sui fatti di Bibbiano, che si trovano ad essere indagati per calunnia, per aver sollevato una questione processuale. Non si sarebbe trattato infatti di una “iniziativa improvvida”, ma di una “mera applicazione della legge”. Non sono stati i magistrati reggiani – si legge - a formulare l’incolpazione, ma quelli della procura anconetana, ai quali non era stata inoltrata alcuna specifica denuncia nei confronti dei due legali. Non si comprende allora a che titolo gli atti sarebbero stati trasmessi a quella procura se non in quanto competente, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., su reati commessi ai danni dei pubblici ministeri reggiani! Si invocherà, forse, quell’ineffabile “atto dovuto” che protegge da ogni sindacabile uso della discrezionalità. Si legge, ancora, che quella procura avrebbe solo “provvisoriamente ritenuto” la commissione del reato di calunnia ai danni dei magistrati reggiani, ma quell’avverbio, inopportunamente utilizzato, nega la necessità di una valutazione processuale ben più ponderata, quella di una procura che evidentemente ritiene, non formulando la richiesta di archiviazione di quella notizia, che l’accusa di calunnia sia suscettibile di una prognosi di condanna per tale grave reato. Si legge ancora in quella nota della locale ANM che l’aver notificato ai difensori l’atto contenente tale scelta il giorno prima della loro discussione finale nel processo, sarebbe stata una scelta che “non arreca alcun vulnus all’esercizio del diritto di difesa”. Visto che in ogni occasione si parla di “cultura della giurisdizione”, ci si chiede se questo modo di intendere i rapporti processuali fra le parti ed il rispetto dell’esercizio del diritto di difesa, da parte del sindacato dei magistrati, appartenga a quel patrimonio culturale del quale si invoca la tutela. Simili “incidenti”, piuttosto che stimolare nella magistratura queste formali difese corporative, elusive dei temi concreti posti dalla drammatica realtà della giustizia penale, dovrebbero indurre ad una ben più seria riflessione sui rischi gravissimi che si corrono a trasformare l’inviolabile diritto di difesa da ampio e legittimo esercizio di critica dell’agire giudiziario e dell’ingerenza dei suoi poteri, in una cassetta degli attrezzi sottoposta all’illiberale, scomposto e inquisitorio scrutinio di coloro che di quelle critiche e di quelle censure dovrebbero essere i fisiologici destinatari. Si tratta di principi e di valori che la magistratura stessa dovrebbe invece avere a cuore, nel nome della libertà di tutti i cittadini e dello stato di diritto.

Roma, 26 maggio 2025
La Giunta