Ex Ilva, la Corte Europea dei Diritti Umani condanna l’Italia: indagini carenti sull’omicidio colposo per esposizione a sostanze tossiche
La Corte EDU ha stabilito all’unanimità che l’Italia ha violato sotto il profilo procedurale l’articolo 2 (diritto alla vita / obbligo di indagine) della Convenzione europea dei diritti umani con riferimento alla decisione di archiviare il procedimento penale avviato dai ricorrenti in relazione alla morte di un loro familiare a causa di un tumore polmonare, che – secondo quanto da loro sostenuto – sarebbe stato causato dall’esposizione a sostanze tossiche sul luogo di lavoro.
La Corte EDU, con la sentenza emessa il 27.03.2025, nel ricorso Laterza e D’Errico c.
Italia (n. 30336/22), si è pronunciata con riferimento alla disposta archiviazione di un procedimento penale relativo ad un caso di omicidio colposo per esposizione a sostanze tossiche.
I ricorrenti avevano presentato una denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Taranto per il decesso di un prossimo congiunto, sul presupposto che fosse conseguenza della prolungata esposizione a sostanze tossiche provenienti dalla produzione dell’acciaio, avendo egli lavorato lunghi anni presso il locale stabilimento dell’ILVA. Secondo i ricorrenti, il diniego di proseguire le indagini per identificare i responsabili della morte e le ragioni addotte costituivano una violazione dell’art. 2 della Convenzione.
I ricorrenti evidenziavano che, durante l’espletamento della propria mansione, l’interessato era stato esposto ininterrottamente ad amianto e ad altre sostanze tossiche (benzene, idrocarburi e diossine). La perizia in atti, basata sulla certificazione medica e su uno studio epidemiologico della USL di Taranto - che aveva evidenziato una maggiore incidenza di tumori polmonari per i soggetti esposti ad emissioni nocive - concludeva per la possibilità che potesse rinvenirsi un nesso causale.
La Procura competente, pur avendo individuato i datori di lavoro, accertato le funzioni svolte dall’interessato durante l’attività lavorativa e acquisito la cartella clinica, dava però atto di non aver rinvenuto prove circa la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, per cui concludeva per l’impossibilità di stabilire l’origine professionale della malattia e di individuare i responsabili di eventuali violazioni delle misure di sicurezza. Peraltro, non era stato possibile verificare il rispetto delle norme generali di igiene del lavoro, né esisteva documentazione relativa alla formazione dei dipendenti sui rischi specifici. Il PM si determinava, quindi, per la richiesta di archiviazione.
Nonostante l’opposizione spiegata dalle persone offese, il GIP, pur premettendo di non poter escludere l’origine professionale della patologia, archiviava il procedimento, in quanto vista la pluralità di soggetti deputati al rispetto delle misure di sicurezza succedutisi nel ruolo, sarebbe stato prioritariamente necessario individuare il momento iniziale del processo causale, ma risultava difficile datare il momento dell’induzione; in ogni caso gli elementi di prova indicati nell’atto di opposizione non avrebbero potuto modificare le cose.
Le persone offese, quindi, presentavano ricorso alla Corte EDU, lamentando specificamente il rifiuto delle autorità interne di proseguire l'indagine e contestando le ragioni di tale dinego, nello specifico l’impossibilità di identificare i responsabili delle presunte violazioni delle norme di sicurezza.
Previamente premettendo di non essere tenuta a rispondere a questioni di diritto interno concernenti la responsabilità penale individuale, spettando la relativa valutazione ai giudici nazionali, né rientrando nei suoi compiti emettere verdetti di colpevolezza o innocenza, tantomeno indicare alle autorità nazionali le misure investigative da adottare in un determinato caso, la Corte sottolineava tuttavia di avere il potere di esaminare se i giudici nazionali avessero sottoposto il caso ad un esame scrupoloso, per come richiesto dall’art. 2 della Convenzione e di valutare se, nell’ambito del procedimento avviato, le autorità giudiziarie avessero fatto tutto quanto ci si sarebbe potuti aspettare per identificare i responsabili delle eventuali violazioni delle misure di sicurezza.
Nel caso di specie, il procedimento penale era stato archiviato a causa dell’impossibilità di determinare il momento iniziale del processo causale e sul presupposto che le prove richieste nell’atto di opposizione non fossero in grado di superare tale dato, ritenendo che solo l’individuazione del momento in cui il lavoratore aveva assorbito la dose trigger avrebbe potuto permettere di identificare il soggetto tenuto, in quel frangente, a predisporre tutte le tutele necessarie rispetto a quella specifica fonte di rischio.
Detto ciò, la Corte, con la sentenza in esame, ha rilevato che le conclusioni cui era giunta l’autorità nazionale non potevano dirsi fondate né su pareri di esperti basati su studi scientifici pertinenti, né su spiegazioni tecniche o circostanze specifiche che avrebbero effettivamente impedito di individuare il periodo di esposizione a sostanze nocive da considerare causalmente connesso alla patologia riscontrata. Di conseguenza, la Corte ha osservato che il Giudice delle Indagini Preliminari aveva omesso di illustrare adeguatamente l’approccio metodologico adottato per determinare il criterio scientifico da applicare nella sua decisione, né aveva fatto riferimento ad elementi di fatto emersi nel corso dell’indagine relativi alla situazione concreta del defunto, finendo così per adottare un provvedimento che non trovava fondamento nelle specificità del caso di specie.
A fronte di un’opposizione all’archiviazione – nella quale si chiedeva l’acquisizione di relazioni scientifiche ed epidemiologiche già versate in procedimenti analoghi, nonché la redazione di una perizia sulla storia clinica del defunto e sulla patologia che ne aveva causato il decesso – il GIP, pur prendendo atto dell’incompletezza della relazione redatta dallo SPESAL, ha rigettato la richiesta sul presupposto che tali approfondimenti non avrebbero comunque consentito di determinare con certezza il momento in cui il lavoratore aveva assorbito la dose responsabile dell’insorgenza della malattia. Tuttavia, secondo la Corte, in presenza di tali elementi, il giudice avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti.
La Corte di Strasburgo, ha, quindi, ribadito la sua giurisprudenza consolidata, secondo la quale uno Stato deve perseguire penalmente i reati contro la vita derivanti da un'attività pericolosa (es. industriale), sottoponendo il caso a un attento esame, ad esempio facendo affidamento su perizie e studi scientifici [Öneryildiz c. Turchia [GC], 2004 e Smaltini c. Italia (dec.), 2015], ritenendo la violazione dell’art. 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale. Ciò in ragione del fatto che - alla luce della giurisprudenza interna in materia e del fatto che l’origine professionale della patologia non era stata esclusa a priori - l’accertamento delle esposizioni alle sostanze nocive che presentavano un nesso causale con la patologia del defunto avrebbe potuto essere oggetto di successivo approfondimento da parte del giudice di merito, al fine di individuare i responsabili delle eventuali violazioni delle misure di sicurezza sul lavoro. Sarebbe stato, quindi, necessario spiegare le ragioni scientifiche e/o di fatto dell’asserita impossibilità di determinare il momento iniziale del processo causale o, in mancanza, proseguire le indagini con lo scopo di raccogliere ulteriori prove, onde stabilire, in base alla teoria scientifica di riferimento, il periodo corrispondente alle esposizioni che presentava un nesso causale con la patologia in questione e, quindi, identificare i responsabili delle misure di sicurezza in quel periodo.
Avendo l’autorità giudiziaria nazionale - conclude la Corte – omesso di porre in essere tutti gli sforzi necessari per stabilire l’accaduto, determinandosi per una archiviazione del procedimento non debitamente giustificata, ha fatto sì che l’indagine condotta non fosse effettiva.
Roma, 3 aprile 2025
L’Osservatorio Europa UCPI
Fonte: Unione delle Camere Penali Italiane — camerepenali.it · Unione, Osservatorio Europa, DOCUMENTI, Osservatori e Commissioni