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UCPI · Notizie

Il caso “Almasri”.

L’Italia ha proceduto al rilascio di Osama Elmasri (anche detto Almasri) Njeem, sospettato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra al cospetto della Corte Penale Internazionale (“Situation in Lybia”). Il documento della Giunta e dell’Osservatorio Europa.

In data 21 gennaio 2025 le Autorità Italiane, con ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento 11/2025 R.G.A.I., procedevano al rilascio del Sig. Osama Elmasry Njeem, cittadino libico: il medesimo era stato precedentemente tratto in arresto su iniziativa della polizia giudiziaria italiana (in data 19 gennaio 2025) in forza del mandato di arresto internazionale n.ro  ICC-01/11-149-US-EXP, emesso dalla Corte Penale Internazionale (da qui per semplicità CPI) in data 18 gennaio 2025 a carico dell’interessato.

La CPI è difatti competente all’emissione dei mandati di arresto nel quadro dei procedimenti di investigazione di “situazione” (referral), avviati sul terreno di giurisdizione della Corte per la supposta commissione di crimini internazionali, secondo quanto stabilito dallo Statuto di Roma e dalle Regole di Procedura e Prova approvate in seno al sistema.

L'interessato, Elmasry Njeem, è infatti sospettato nel procedimento, definito secondo il linguaggio adottato in seno al sistema ICC, “Situation in Lybia”, di essere stato a capo dell’organizzazione dei centri di prigionia allestiti a Tripoli (nello specifico la prigione “Mitiga”), ove migliaia di persone furono detenute per lunghi periodi e, anche in forza di ciò, sospettato della commissione di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, individuabili in condotte che la Corte riporta dettagliatamente nel proprio comunicato, che si assumono commessi in quel territorio a partire dal 2015.

La CPI, d’intesa e in coordinamento con l’Ufficio del Procuratore presso la Corte (il Procuratore capo al momento è Karim A.A. Khan, KC ), ha provveduto a trasmettere la richiesta di arresto a sei Stati Parte dello Statuto di Roma, tra cui l’Italia, anche sulla base di un’informativa che indicava possibili movimenti del sospettato nell’area Schengen. Il comunicato della CPI dà atto, inoltre, dell’invio della richiesta da parte della Corte al sistema INTERPOL, così che potesse essere attivato il c.d. “Red Notice” e facilitare la localizzazione tramite le Autorità degli Stati richiesti.

Dalla lettura del comunicato della Corte Penale Internazionale e dell’ordinanza della Corte di Appello di Roma in materia di consegna, adottata sulla base delle disposizioni contenute nella Legge 237/2012 (legge che ha dato ingresso alle norme di adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale – c.d. Statuto di Roma), emerge, unitamente alle circostanze di fatto sopra riportate, quanto segue.

La Corte Penale Internazionale, pur avendo mantenuto riserbo mediatico sull’arresto del soggetto interessato per non intralciare l’operato delle Autorità, come richiesto dallo Stato italiano, ha dichiarato di aver mantenuto costanti contatti con l’Autorità Italiana nell’ottica di una effettiva esecuzione della procedura di arresto e consegna, come richiesto dallo Statuto di Roma. La CPI precisa di aver appreso del rilascio del sospettato in data 21 gennaio 2025, senza che alcuna ulteriore interlocuzione sul punto fosse stata condotta dalle Autorità Italiane con la CPI e senza che ulteriore informazione fosse stata fornita dalle Autorità Italiane alla Corte prima del rilascio.

La Corte di Appello di Roma, dal canto suo, con l’ordinanza adottata nel procedimento n.ro 11/2025 R.G.A.I., competente a pronunciarsi nei sensi degli artt. 4 e 15 della Lg. 237/2012, ripercorre la vicenda dall’arresto di Osama Elmasri Njeem e conclude, con il conforto delle conclusioni del Procuratore Generale, cui sostanzialmente finisce per aderire, per l’irritualità dell’arresto dell’interessato e per l’insussistenza di una richiesta di applicazione della misura cautelare da parte del Procuratore Generale nei sensi dell’art. 11 e dell’art. 3 (stante la mancanza di specifica richiesta da parte del Ministero della Giustizia), con conseguente scarcerazione del sospettato.

L’impianto strutturale dell’ordinanza della Corte di Appello di Roma si fonda essenzialmente sui punti che seguono:

  • la procedura di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria italiana avrebbe seguito il percorso dell’art. 716 c.p.p., operante nel contesto dei procedimenti di estradizione, nonostante il corretto riferimento normativo all’art. 11 della legge 237/2012 operato nella richiesta della DIGOS che ha proceduto all’arresto;
  • questo avrebbe determinato il carattere di “irritualità” dell’arresto del sospettato non essendo previsto dalla lettera della legge 237/2012 che l’arresto dietro esecuzione del mandato di arresto internazionale CPI possa essere operato su iniziativa della polizia giudiziaria (come invece accade nel caso dell’art. 716 c.p.p.);
  • gli articoli 2,3 e 4 della legge 237/2012 attribuiscono al Ministro della Giustizia un ruolo preminente nella ricezione delle richieste da parte della CPI e nella gestione dei rapporti di cooperazione con la medesima;
  •  da ciò deriverebbe che la richiesta di emissione della misura cautelare nei confronti del sospettato interessato da un mandato di arresto internazionale da parte della CPI, nei sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 237/2012, di competenza del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, debba essere preceduta da una richiesta inviata dalla CPI al Ministero della Giustizia, unico titolare delle richieste di cooperazione da parte della CPI e responsabile della trasmissione delle medesime alla Procura Generale competente.

L’ordinanza della Corte di Appello di Roma dà atto, per verità, della trasmissione degli atti relativi all’arresto ad opera della DIGOS di Torino al Ministero della Giustizia datata 19 gennaio 2025, Ministero che in data 21 gennaio 2025, giorno del deposito dell’ordinanza di scarcerazione, non aveva tuttavia ancora provveduto ad alcuna richiesta in merito.

Lasciando ad un secondo momento più approfondite riflessioni, alcune considerazioni si rendono sin d’ora necessarie a margine di quelle che verranno ricordate come le quarantotto ore più criticamente significative sul piano dell’adempimento degli obblighi dell’Italia quale Stato Parte dello Statuto di Roma.

Lo Statuto di Roma, nella sua Parte Nona – dedicata alla Cooperazione Giudiziaria e all’Assistenza Giudiziale degli Stati parte alla Corte - all’articolo 86 fissa un “Obbligo Generale” per gli Stati parte di cooperare pienamente con la Corte per consentire di investigare e perseguire la commissione dei crimini nel contesto della giurisdizione della Corte. Reattività ed effettività della cooperazione giudiziaria da parte degli Stati Parte dello Statuto di Roma costituiscono requisito imprescindibile per il concreto funzionamento della Corte Penale Internazionale. Il Prof. Antonio Cassese – e lo ha ricordato ancora una volta in queste ore la Prof.ssa Paola Gaeta, sua allieva, in un’intervista rilasciata ad un’emittente radiofonica – definiva, con una metafora particolarmente efficace, la Corte Penale Internazionale come un gigante senza braccia e senza gambe che abbisogna, per qualsivoglia attività, degli “arti” costituiti dagli Stati parte, nella qualità, aggiungiamo noi, di sentinelle e di necessari esecutori dei suoi provvedimenti.

Il pronto sostegno sul piano della cooperazione giudiziaria, nonché il sostegno “politico”, in senso ampio, da parte degli Stati Parte all’operato della Corte, rappresentano per questa stessa l’unica strada atta a garantirne concretezza, affidabilità ed effettività, imprescindibili per la sopravvivenza, almeno sul piano operativo, dell’intero sistema.

Il paragrafo 7 del successivo articolo 87 prevede, poi, espressamente che, nel caso in cui “uno Stato Parte non aderisca ad una richiesta di cooperazione della Corte, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l’Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di sicurezza se è stata adita da quest’ultimo”, come accaduto nella situazione in Libia.

È allora opportuno ricordare in questa sede – e come non farlo – i lavori della Commissione sull’elaborazione del “Codice dei crimini internazionali”, presieduta dai Professori Palazzo e Pocar ed alla quale ha partecipato anche l’Unione delle Camere Penali Italiane, istituita per consentire l’introduzione di una disciplina sui crimini internazionali, così da assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali assunti dall’Italia al tempo della ratifica, con legge n.ro 232/1999, dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale (lo Statuto di Roma).

I lavori della Commissione, conclusisi con il deposito della Relazione nel giugno del 2022, avrebbero costituito una solida ossatura per la tanto attesa approvazione di un codice dei crimini internazionali nel nostro ordinamento, rimasto, ad oggi, nelle pieghe (apparentemente dimenticate) dell’attività del Legislatore.

Senza entrare nel merito delle opache cadenze che hanno caratterizzato lo sviluppo della vicenda, dentro e fuori i confini del nostro Pese, nelle fasi antecedenti ai su ricordati esiti giudiziari, deve sottolinearsi il rischio che una non dichiarata opzione politica finisca con l’erodere l’autorevolezza stessa degli accordi internazionali e delle convenzioni che sono poste, dentro e fuori i confini europei, a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

È per questo motivo che auspichiamo che l’occasione offerta dalla vicenda Elmasri Njeem richiami tutti all’importanza di tali questioni ed alla necessità di riprendere quel cammino. 

Roma, 25 Gennaio 2025

La Giunta

L’Osservatorio Europa