Art. 17) Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea che indice le elezioni del Consiglio Direttivo deve essere convocata non oltre 30 giorni prima della scadenza del biennio di cui al penultimo comma dell’art. 15 e le elezioni dovranno tenersi non oltre 15 giorni prima di detta scadenza.
Ciascun candidato Presidente deposita, unitamente alla propria candidatura, una lista contenente il nome dei Soci candidati alla carica di componenti del Consiglio direttivo.
Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea dei soci con voto segreto per mezzo di schede contenenti i nominativi dei candidati Presidenti nonché le liste ad essi collegate contenenti i Soci candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo.
Sono eletti Presidente della Camera Penale e membri del Consiglio direttivo i candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti.
I neo eletti subentreranno nella carica non oltre il medesimo termine di scadenza;
dopo la promulgazione dei risultati e fintanto che i neo eletti non abbiano assunto la carica o, comunque, in caso che le elezioni si tengano quando già è scaduto il triennio di cui al penultimo comma dell’art. 15, il Consiglio Direttivo uscente è prorogato di diritto.
Tutti gli iscritti alla Camera Penale di Rimini da almeno dodici mesi , in regola con il pagamento delle quote sociali, potranno essere eletti al Consiglio Direttivo.
Le candidature dovranno pervenire per raccomandata o via e-mail all´indirizzo della Camera Penale entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per le operazioni di voto.