Tribunale di Rimini – 8 giu. 2007
A norma dell’art. 529 c.p.p. va dichiarata improcedibile l’azione penale, per essere ignoto l’autore del reato, nell’ipotesi in cui l’imputato, privo di documenti, venga identificato solo in ragione delle generalità dallo stesso dichiarate. (Tribunale Rimini 8.6.2007 n. 1134)
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