Risposta del Procuratore alla segnalazione in merito sostituzione del difensore d’ufficio nominato ex art. 97 co 1c.p.p. per mancata accettazione della elezione di domicilio ai sensi dell’art. 162 co 4 bis c.p.p.

Segnalazioni di sostituzione del difensore d’ufficio per mancata accettazione del domicilio eletto. Lettera al Procuratore
7 Settembre 2017
Concordato in appello – Comunicazione dal Procuratore Generale di Bologna
19 Settembre 2017
Si allega missiva pervenuta da parte del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Rimini.
E’ chiarito che in nessun caso il rifiuto del domicilio può comportare la sostituzione del difensore d’ufficio ed in tal senso è stato scritto a tutte le Forze dell’Ordine.
Ferma restando, ovviamente, la totale libertà di valutazione caso per caso, appare decisamente consigliabile che il difensore d’ufficio dichiari sempre la non accettazione dell’elezione di domicilio presso il suo studio, se non ha certezza di poter sempre rintracciare tempestivamente l’assistito, anche negli anni a seguire, per informarlo di ogni atto notificato nel domicilio eletto. Lo spirito delle modifiche legislative succedutesi negli ultimi tempi, infatti, è chiaramente quello di processare soltanto gli imputati presenti o, comunque, perfettamente informati di ogni sviluppo del proprio procedimento, evitando processi “ai fantasmi”, sul presupposto di una conoscenza assicurata solo formalmente e non reale.