Trib. Libertà Bologna
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, la regola, secondo cui l´esecuzione della misura cautelare disposta dal Tribunale in accoglimento dell´appello del P.M. (art. 310, comma terzo, cod. proc. pen.), è sospesa fino a quando la decisione non sia divenuta definitiva, si applicano anche alle decisioni che aggravano la misura coercitiva in atto.